Art. 6.
(Fondo unico per l'APS).

      1. È istituito presso il Mediocredito centrale il Fondo unico per l'APS costituito da tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli relativi ai contributi obbligatori ad organismi multilaterali e alla partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, e di quelli autonomamente stanziati dagli enti locali di cui all'articolo 28, comma 5.
      2. Il Fondo unico per l'APS è alimentato con:

          a) gli stanziamenti approvati annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge finanziaria per l'attuazione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9, comma 5, a valere su una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi PVS o da altri Paesi ovvero da enti e da organismi internazionali;

          c) le restituzioni di crediti di aiuto da parte di Paesi beneficiari anche se concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

          d) i fondi raccolti per le finalità della cooperazione allo sviluppo dalle regioni, dalle province, dalle province autonome, dai comuni e da altri enti locali, eventualmente devoluti al Fondo unico per l'APS;

          e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comprese le restituzioni comunitarie;

 

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          f) gli interessi e qualsiasi provento derivante dalla gestione finanziaria del Fondo unico per l'APS, nei limiti di quanto previsto al comma 5;

          g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Fondo unico per l'APS è alimentato dalle disponibilità di bilancio previste dalle previgenti disposizioni di legge sull'APS, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi e quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
      4. Le risorse relative agli stanziamenti di cui al comma 2, lettera a), sono trasferite annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'apposita unità previsionale relativa al Fondo unico per l'APS nel medesimo esercizio di competenza della legge finanziaria.
      5. Le risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS devono essere destinate a investimenti che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, ad esclusione di quanto concerne i titoli di Stato.
      6. Il regolamento concernente la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS è adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.